In allegato alla presente potete trovare una nostra circolare informativa inerente gli incentivi regionali a favore delle PMI dei settori commercio, turismo e servizi.
L'intervento riguarda anche la realizzazione di siti di commercio elettronico.
Di seguto il testo dell'articolo relativo al finamziamanto per siti di e-commerce:
art. 9
iniziative di cui all’articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005
1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende la commercializzazione di merci per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività. 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 100, comma 1, lettera c) della legge regionale 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese: a) spese per l’acquisizione dei seguenti servizi: 1) consulenza per la creazione di siti orientati al commercio elettronico,
2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita via internet;
3) consulenza per l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali;
4) assistenza iniziale all’imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l’iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
5) traduzione dei testi del sito;
6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l’acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico, in misura non superiore al 30% del totale dell’investimento di cui alla lettera a). b) spese per l’acquisizione dei seguenti beni materiali; 1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo; 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete. c) spese per l’acquisizione dei seguenti beni immateriali: 1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica; 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System; 3) applicazioni e programmi per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali. 3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 2 lettera a). 4. Non sono ammesse le seguenti spese: a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all’organizzazione interna dell’impresa; b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari; c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti; d) spese per noleggio o leasing; e) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza; f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura; g) acquisto di beni usati; h) spese per pubblicità e promozione non rientranti tra quelle previste dal comma 2, lettera a), punto 6. 5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.